DPCM sulle attività che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona.
Nuove FAQ del Governo sui controlli in attività commerciali. Modalità dei controlli a campione. Attività promiscue, che soddisfino esigenze essenziali e non.
Anche a seguito dell’ultima nota inviata dall’Ufficio Legislativo, con la quale si è comunicato il contenuto delle recentissime FAQ pubblicate dal Governo sul controllo del green pass base da parte dei titolari degli esercizi commerciali, secondo le quali:
- i titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande non devono effettuare alcun controllo relativo al possesso del green pass da parte dei clienti, tranne quello relativo all’eventuale consumo di alimenti e bevande sul posto (che implicherebbe il possesso del “green pass rafforzato”);
– i titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base (ad esempio negozi di abbigliamento, tabaccherie, librerie) non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’accesso della clientela nei locali,
teniamo a chiarire che, a nostro avviso, qualora Organi di vigilanza pubblici dovessero effettuare ispezioni negli esercizi per verificare che i controlli siano effettivi, sarà sufficiente, per evitare l’applicazione di sanzioni, l’esposizione di un cartello (modello allegato) che avvisi il pubblico dell’effettuazione, dal 1° febbraio p.v., dei controlli a campione, eventualmente accompagnato da un documento, che in via di opportunità consigliamo comunque di predisporre e conservare in azienda, in cui il titolare organizzi – in mancanza di indicazioni cogenti – una “modalità operativa dei controlli” (come d’altronde stabilito nell’analoga situazione descritta dall’art. 9-septies, comma 5, del DL n. 2/2022, laddove si prevede che i datori di lavoro privati definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, inerenti il possesso del green pass da parte dei lavoratori ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro).
Ad esempio, tale modalità potrà prevedere una percentuale di soggetti controllati in modo casuale sul numero giornaliero degli accessi, oppure un controllo temporizzato, a cadenza varia.
Ovviamente raccomandiamo che i controlli a campione avvengano poi effettivamente in linea con quanto stabilito nelle prescelte modalità operative.
In ogni caso, dovendo i controlli essere organizzati, come previsto dal comma 4 dell’art. 9-bis, secondo quanto stabilito dal DPCM del 17.6.2021, e successive modificazioni, va evidenziato che l’attività di verifica delle certificazioni non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma (art. 13, comma 5, del DPCM menzionato).
Aggiungiamo che, qualora il titolare deleghi terzi al controllo, tali soggetti sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica (art. 13, comma 3 DPCM).
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile “Verifica C 19”. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)1, dell’art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo (art. 13, comma 14).
L’intestatario della certificazione verde, all’atto della verifica, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità, (solo) quando se ne renda necessaria l’esigenza allo scopo “di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni” (circ. Min. Interno del 10.8.2021).
La violazione del comma 4 dell’art. 9-bis (mancata verifica da parte del titolare), come previsto dall’art. 13, comma 1, del DL n. 52/2021 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, quindi con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.
Ovviamente, anche il cliente che acceda agli esercizi senza dimostrare il possesso del green pass base è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.