Le novità scatteranno dal 1° marzo 2022.

Con il Decreto-Legge, del 21 dicembre 2021 n. 230, è stato introdotto nell’ordinamento l’assegno unico e universale per figli, a decorrere dal 1° marzo 2022 che costituisce un beneficio economico attribuito su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.

Pertanto dal marzo 2022 l’assegno unico sarà per figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza mentre per i figlio maggiorenne a carico e, fino al compimento dei 21 anni di età, solo se frequenta cosi di formazione scolastica o professionale ovvero un corso universitario; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a euro 8.000,00; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i sevizi pubblici per l’impiego o svolga servizio universale.

L’assegno, riconosciuto a domanda e su base mensile, viene erogato sulla base del possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e l’importo per ciascun figlio minorenne varia da 175 euro al mese con ISEE fino a 15.000 euro ; da 175 a 50 con ISEE da 15.000 a 40.000 euro; 50 con ISEE oltre 40.000 euro; per ciascun figlio maggiorenne 85 euro a mese con ISEE fino a 15.000; da 85 a 25 con ISEE da 15.000 a 40.000 euro; 25 con ISEE oltre 40.000.

In assenza di ISEE la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

Maggiorazioni per madri di età inferiore a 21 e per genitori che lavorano.

Requisiti:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La domanda per l’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica all’INPS entro il  con accredito sull’IBAN del richiedente.

Condividi