L’Agenzia delle Entrate ha emanato, in data 22 Aprile, a seguito del confronto con le associazioni di categoria degli operatori di settore, il provvedimento (allegato alla presente) recante “Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.”
Con il provvedimento vengono di fatto prorogati i termini di avvio dell’adempimento in oggetto, differenziati in relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogati nel 2018 per singolo impianto.
In particolare, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria:
- a partire dal 1° settembre 2020 per gli esercenti impianti di distribuzione carburante che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- a partire dal 1°gennaio 2021 per tutti gli altri soggetti che non rientrano nel precedente punto.
Resta inalterata la previsione sulla “frequenza di trasmissione” dei corrispettivi in argomento:
- per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento.